la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Fi n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Calabria  in  attuazione  delle finalita' e degli
obiettivi del Servizio  Sanitario  Nazionale,  provvede  alla  tutela
sanitaria  delle  attivita' sportive e degli interventi relativi alla
medicina  dello  sport,  nonche'  alla   diffusione   dell'educazione
sanitaria  relativa  alla  pratica dell'attivita' motoria e sportiva,
quale mezzo efficace di promozione,  mantenimento  e  recupero  della
salute.