la seguente legge: Art. 1. Fi n a l i t a' 1. La regione Calabria in attuazione delle finalita' e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attivita' sportive e degli interventi relativi alla medicina dello sport, nonche' alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attivita' motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.